Costituisce rivelazione di segreti industriali l’utilizzo del know how della vecchia azienda per utilizzarlo in quella nuova

Segnaliamo la sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tutela penale del c.d. know how aziendale (Cassazione Penale, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975)

Con il termine know how ci si riferisce a una tecnica, o una prassi o a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Come chiarito dalla giurisprudenza, “esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza”.

Ebbene, con la sentenza in esame la Cassazione ha definitivamente affermato che accanto alla protezione offerta in ambito civilistico, “l‘ordinamento nazionale offre protezione al know how aziendale anche in sede penale, in particolare, con l’art. 623 cod. pen., il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale di un’impresa.

In particolare, l’art. 623 c.p., configurando il reato di segreti scientifici o industriali, sanziona la condotta di chi, venuto a conoscenza per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, scoperte o invenzioni scientifiche li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, nonché –al secondo comma- la condotta di chi avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Più precisamente, secondo la Corte, in accordo con l’orientamento ormai diffuso in giurisprudenza, il know-how aziendale deve essere fatto rientrare nel campo di applicazione della norma “in quanto assimilabile al “segreto commerciale”, da considerarsi come comprensivo di tutte le innovazioni e degli accorgimenti che contribuiscono, comunque, al miglioramento e all’aumento della produzione, ancorché siano privi dei requisiti richiesti per la loro brevettazione e che caratterizzano la struttura industriale dell’azienda.

Questo vuol dire che “anche se la sequenza delle informazioni -che, nel loro insieme, costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attività dell’azienda- è costituita da singole informazioni di per sé note, laddove detta sequenza sia invece non conosciuta e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, essa è di per sé degna di protezione e tutela. Non è necessario, cioè, che ogni singolo dato cognitivo che compone la sequenza sia “non conosciuto; è necessario, invece, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda. E’ attraverso questo processo, infatti, che l’informazione finale acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che compongono la sequenza cognitiva. L’informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa”.

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