Il diritto di accesso ai verbali dell’Ispettorato del Lavoro

ispettorato

Le aziende si trovano spesso ad affrontare ispezioni ad opera dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che, quando eleva l’eventuale verbale di accertamento, fonda lo stesso sui documenti raccolti durante l’attività ispettiva e, soprattutto, sulle informazioni assunte dai dipendenti (attuali o ex) presso cui l’ispezione viene eseguita.

L’eventuale opposizione da parte dell’azienda si scontra con il diniego quasi certo dell’Ispettorato a consegnare la copia dei documenti e delle testimonianze raccolte, con il generico richiamo al Decreto Ministeriale n. 757\1994, recante “Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Ma quali sono gli strumenti di tutela e gli interventi possibili da parte dell’azienda -e dei suoi consulenti- per valutare la fondatezza del diniego e su quali basi può essere proposta opposizione contro di esso ?

Quella del D.M. n. 757/1994, in realtà, è una disposizione che vieta l’accesso solo e soltanto in tre diverse circostanze determinabili con l’eventuale divulgazione: quando … possano derivare azioni discriminatorie”, “indebite pressioni” o, infine, “pregiudizi” di carattere generale che possano andare a colpire i lavoratori oppure anche soggetti terzi.

Non si tratta, quindi, di un divieto assoluto e oggettivo, bensì di un divieto che scatta solo allorquando sia dimostrato e comprovato il ricorrere di alcuni specifici presupposti previsti dalla norma.

Pertanto, la richiesta di accesso ai verbali ispettivi non è di per sé impossibile o da vietare -come molti, anche operatori del diritto, pensano-, bensì è di norma esaudibile salva, appunto, la ricorrenza di situazioni che, in concreto, possano portare a situazioni pregiudizievoli per lavoratori o terzi.

Un eventuale diniego di accesso, dunque, può essere opposto solamente dopo un’accurata istruttoria nella quale sia dimostrato in modo preciso e compiuto che l’interesse alla conoscenza dei contenuti di atti e documenti, anche a fini di trasparenza oltre che di tutela, è recessivo rispetto al diritto di veder garantita la propria posizione di lavoratore o di soggetto interessato nella vicenda oggetto di ispezione: concretamente, quindi, la P.A. deve fornire puntualmente conto di simile attività valutativa e, in tal senso, deve evadere in modo esaustivo quanto previsto dagli articoli 3 e 22 e ss. della Legge n. 241\1990.

Anche la giurisprudenza in materia si è uniformata a tali principi e merita citare la sentenza n. 1374\2017 del T.A.R. Toscana, che ha avuto occasione di esprimersi su una fattispecie sottoposta a disciplina speciale con il citato D.M. n. 757\1994: in tale vicenda, in sintesi, la ricorrente era una Associazione che aveva chiesto all’Ispettorato del Lavoro di poter avere accesso ai verbali redatti conseguentemente alle attività di ispezione, controllo e verifiche della regolarità della posizione del personale occupato presso le sedi operative destinate alla gestione dei centri di accoglienza dell’associazione.

A tale richiesta la P.A. aveva opposto un secco diniego, motivato meramente sul richiamo all’articolo 2, comma 1, lett. c), del citato D.M., in ragione del quale “sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: … c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

Tuttavia, il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi: non si tratta di un divieto tout court, ma da valutare concretamente per ogni caso specifico e di volta in volta, esperendo la dovuta istruttoria, prodromica ad ogni atto amministrativo, con la conseguenza che l’Associazione ricorrente ha ottenuto la condanna dell’Ispettorato alla rideterminazione della propria decisione in merito alla richiesta di accesso al fascicolo ispettivo.

E’ proprio per tale motivo, quindi, che allorquando ci si trova di fronte ad un diniego di accesso al fascicolo ispettivo dell’ITL, l’operatore deve verificare se il diniego è sufficientemente motivato e, in caso contrario, valutare l’opportunità di impugnare lo stesso davanti al giudice amministrativo, affinchè accerti l’adeguatezza (qualora esistenti) delle motivazioni addotte a fondamento del diniego e, in caso di loro esposizione, comunque la loro fondatezza nel merito, alla luce del preciso perimetro delineato dal Decreto Ministeriale n. 757\1994.

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