Il superamento del tasso di soglia usurario riguardante gli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo è sanzionabile?

Il nostro studio ha avuto modo di occuparsi del problema dell’usurarietà degli interessi moratori applicati ai contratti di mutuo ipotecario, che sembra essere arrivata ad un approdo chiarificatore con la recentissima Sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Gli Ermellini si sono interrogati sulla sanzionabilità del superamento del tasso soglia usurario riguardante gli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo, ovverosia quel genere di interessi che maturano in caso di mancato adempimento dei versamenti alle scadenze pattuite, categoria diversa dagli interessi corrispettivi con funzione remunerativa per il capitale concesso a mutuo, dando risposta a diversi quesiti che avevano ricevuto opposte soluzioni nel corso degli anni.

La prima questione riguardante l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ha ricevuto risposta affermativa in quanto anche l’eventuale superamento del tasso soglia in un momento patologico dello sviluppo del rapporto contrattuale trova protezione anche nell’art. 41 della Costituzione.

Più complessa è stata la risposta al quesito circa le modalità di accertamento del tasso soglia usurario riferito a questa tipologia di interessi: la Corte ha spiegato che il TEGM, parametro di riferimento individuato dalla Banca d’Italia, pur non comprendendo la suddetta categoria di interessi, deve comunque fungere da parametro base, corretto dal tasso degli interessi moratori rilevati statisticamente dalla Banca d’Italia per le differenti tipologie contrattuali.

Una volta stabilito il parametro di riferimento e sancito il rispetto del principio di omogeneità fra i due termini (TEGM riferito agli interessi moratori ed il tasso effettivo globale del contratto), l’eventuale superamento del tasso soglia secondo la Suprema Corte comporterà l’applicazione dell’art. 1815 c.c. in maniera “temperata” nel senso che dovranno essere comunque corrisposti dal mutuatario gli interessi corrispettivi maturati sino alla data di risoluzione per inadempimento, nonchè gli interessi ex art. 1224 c.c., ma avrà diritto al restituzione di quelli pagati indebitamente all’Istituto di credito.

La pronuncia rileva ancor di più in questo preciso momento storico in cui a causa dell’emergenza economica molti non potranno, purtroppo, far fronte con regolarità al pagamento dei contratti di finanziamento sottoscritti.

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