La Cassazione sancisce la non trascrivibilità della sentenza islamica di ripudio nei registri dello stato civile italiano

“Va cancellata dai registri dello stato civile italiano la sentenza di scioglimento del matrimonio islamico, emessa dal tribunale sciaraitico con la formula del Talaq”.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16804/2020, che è stata chiamata a pronunciarsi sulla trascrivibilità di un provvedimento con il quale l’autorità religiosa palestinese -tribunale sciaraitico- ha sciolto il matrimonio tra una coppia, con doppia cittadinanza italiana e giordana, con la formula del Talaq -ripudio della moglie da parte del marito.

Nella cultura islamica, con il termine talaqa –lasciar andare- si indica l’esclusiva facoltà dell’uomo di sciogliere il matrimonio con un semplice atto unilaterale non recettizio e senza il consenso della donna, alla quale non è concessa la medesima facoltà (solo qualora sia espressamente previsto nel contratto di matrimonio alla moglie può essere concesso di autoripudiarsi). È previsto altresì che il marito, entro tre mesi possa revocare la sua decisione, ma se non lo fa, il matrimonio si considera definitivamente sciolto.

Nel caso di specie il marito non aveva revocato il ripudio e aveva quindi chiesto e ottenuto la trascrizione del provvedimento dell’autorità palestinese nei registri dello stato civile italiano nel 2013 cui era seguito il divorzio e il nulla osta per le nuove nozze.

Ebbene secondo la Cassazione, ad una sentenza di un’autorità religiosa straniera che pronunci lo scioglimento del matrimonio a seguito del ripudio del marito non può essere concesso il riconoscimento all’interno dell’ordinamento italiano, in quanto siffatto provvedimento, quand’anche equiparabile ad una sentenza emanata da un’autorità statale (il che non è pacifico nella giurisprudenza dell’unione europea), viola l’ordine pubblico internazionale sia sostanziale che processuale.

Gli art. 64 e seguenti della L. 218/1995 prevedono infatti che per ottenere il riconoscimento nell’ordinamento italiano, i provvedimenti giurisdizionali stranieri devono rispettare alcuni requisiti tra cui quello della non contrarietà all’ordine pubblico internazionale, per esso intendendosi l’insieme dei principi fondamentali generalmente riconosciuti dalla comunità internazionale e dagli istituti giuridici che sono a fondamento degli ordinamenti nazionali in un determinato periodo storico.

Secondo la Corte, nel caso della sentenza di scioglimento del matrimonio islamico con la formula del Talaq viene violato innanzitutto il fondamentale principio dell’uguaglianza e di non discriminazione tra i coniugi riconosciuto non soltanto dal nostro ordinamento ma anche dal diritto dell’Unione europea.

L’istituto del ripudio, infatti, così come previsto dalla legge giordana applicabile in palestina, discrimina la donna concedendo solo all’uomo la possibilità di liberarsi dal vincolo matrimoniale pronunciando una sola parola e senza dare alcuna motivazione.

Ciò si pone in netto contrasto con le norme del nostro ordinamento le quali prevedono, quale presupposto indefettibile per lo scioglimento del matrimonio, l’accertamento del venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi escludendo che si possa porre fine a tale vincolo con una dichiarazione unilaterale di uno solo dei coniugi in assenza del predetto accertamento.

Lo scioglimento del matrimonio con la formula del Talaq si pone poi in netto contrasto con il fondamentale principio del contraddittorio in quanto la donna viene costretta a subire gli effetti della decisione unilaterale del marito senza nulla poter eccepire e con l’eventualità di non essere nemmeno avvisata della decisione del marito.

Grazie all’intervento della Corte di Cassazione, pertanto, le sentenze islamiche di ripudio non potranno più trovare riconoscimento nel nostro ordinamento.

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