Ritardi o inadempimenti contrattuali ai tempi del Coronavirus

Il recente Decreto Legge Cura Italia, all’art. 91, ha emanato una norma importante per la regolamentazione della disciplina contrattuale in tema di appalto, allo stato limitata -così pare- ai contratti in essere con la pubblica amministrazione.

“La situazione di emergenza da COVID-19 e le relative misure di contenimento devono sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento e il conseguente obbligo al risarcimento del danno”.

La norma ha per oggetto la responsabilità del debitore, regolamentata dall’art 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), per la quale il Decreto Legge prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse  a ritardati o omessi adempimenti.

Più precisamente, le misure definite dal Governo e adottate dalle parti contrattuali volte al contenimento della pandemia assurgono per espressa previsione di legge a causa per affievolire  o addirittura escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento. Tale previsione può quindi giustificare il ritardato o mancato adempimento da parte dell’impresa nei contratti di appalto, come nel caso di sospensione unilaterale dei cantieri a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di organizzare l’azienda (difficoltà di reperire strutture alberghiere o vitto in caso di trasferte, inadempimenti da parte del subappaltatore etc).

Personalmente, ritengo che detta norma -nonostante gli ottimi propositi- porterà ad un inasprimento dei rapporti tra le parti e di conseguenza del contenzioso giudiziario: non è difficile immaginare che molti, approfittando dell’astrattezza della norma e della sua genericità, vengano meno ai propri impegni lasciando poi al Giudice -con tempi e modalità ad oggi imprevedibili- il compito di dirimere la controversia.

Sarebbe stato forse preferibile prevedere l’utilizzo ex lege degli istituti della impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.) e dell’eccessiva onerosità  della prestazione (art. 1469) c.c. (la cui applicazione è allo stato demandata al giudice), nonché di consentire la possibilità di rinegoziare i contratti e ripartire il rischio equamente tra le parti contrattuali.

Inoltre, l’adozione delle misure di contenimento da Covid-19 dovrebbe essere in un certo qual senso certificata da un organo ad hoc, al fine di evitare un altro argomento controvertibile, sulla scorta dell’esempio cinese, che ha voluto sostenere direttamente le imprese ma lo ha fatto imponendo di “certificare”  l’impossibilità a lavorare. Il China Council for Promotion of International Trade  (Ccpit) ha infatti emesso certificati per attestare l’impossibilità delle aziende di onorare i contratti, molti dei quali -peraltro- disciplinati dal diritto anglosassone.

Esclusi dall’attuale quadro normativo vi sono poi i contratti futuri o in fase di negoziazione, relativamente ai quali è consigliabile l’adozione di clausole certe sulle conseguenze ad oggi imprevedibili del Covid-19 e la ripartizione dei rischi, valutando, anche, la stipula di polizze assicurative che coprano i rischi in ipotesi di epidemia e pandemia.

La norma, infine, pare escludere i contratti tra privati; occorrerà valutare la possibilità di applicazione analogica della disposizione, che però -nel silenzio della legge- rimarrà demandata al giudice; probabilmente un’occasione persa, posto che quando si parla di giudice siamo già in una fase contenziosa, che dovrebbe invece essere scongiurata, soprattutto nell’ambito di una crisi di così vaste proporzioni. Nei rapporti privatistici, invece, piena applicazione dei citati istituti di cui agli articoli 1463 e 1469 del codice civile.

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