Gli effetti della pandemia sui contratti di locazione continuano a occupare quotidianamente la scena giuridica (e ormai anche giudiziaria) del nostro Paese; abbiamo già dedicato un approfondimento a questo tema in un precedente articolo.
Proprio richiamando le argomentazioni da noi esposte nel precedente post, negli ultimi giorni sono intervenute due interessanti decisioni del Tribunale di Pordenone e di quello di Rimini.
Il Tribunale friulano (ordinanza del 08\07\2020) ha affermato, a nostro parere condivisibilmente, che “nessuna norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha previsto che l’affittuario di un’azienda o il conduttore di un immobile possano sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali”; più precisamente, il richiamo all’art. 91 del decreto c.d. “Cura Italia” fa chiaro riferimento a profili diversi “da quelli del canone di affitto o di locazione, il cui obbligo ne risulta dunque, semmai, confermato” e la decisione, seppur intermedia in corso di causa, è stata pronunciata in un caso in cui l’affittuario di un’azienda ha mantenuto la detenzione dei beni oggetto del contratto e ha pacificamente ripreso l’attività al termine del periodo nel quale essa è stata interdetta.
Analoghe motivazioni sono state assunte dal giudice del Tribunale di Rimini che, con ordinanza del 28\06\2020, si è pronunciato -sempre in via non definitiva- in merito al presunto diritto dell’affittuario di un albergo di ritenere unilateralmente risolto il contratto di affitto di azienda (alberghiera), per eccessiva onerosità sopravvenuta e di auto-ridursi il canone nel periodo di c.d. lockdown, laddove tali tipi di soluzioni possono essere conseguite solo con una pronuncia giudiziale che, in attesa di essere eventualmente promulgata, non consente comunque all’affittuario (o conduttore, in caso di locazione di immobili), di auto-ridursi unilateralmente il canone.
Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza -seppur quotidianamente in evoluzione sul punto- ha stabilito che il rapporto locatizio o di affitto tra le parti prosegue regolarmente, anche alla luce degli istituti giuridici invocati a sostegno dell’opposta tesi dalle associazioni dei conduttori, e cioè l’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1464 c.c.) o l’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.).
Avv. Massimiliano Marche
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