In questo periodo di emergenza sanitaria, l’adozione di misure restrittive e di limitazione degli spostamenti dei cittadini, finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus, ha sollevato molti dubbi interpretativi anche per gli operatori, chiamati a rispondere sempre più spesso alle richieste di chiarimenti in ordine a cosa sia o meno consentito.
È quanto avviene, ad esempio, in merito alla possibilità ed alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte di genitori separati -di fatto o meno- nei confronti dei figli che abitino nello stesso Comune o in uno diverso.
Il Governo ha chiarito, nelle FAQ rinvenibili sul sito istituzionale, che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Pertanto, ferma la possibilità di esercitare il diritto di visita, è necessario poter comprovare che ci si sta muovendo entro i limiti e secondo le modalità stabilite in un provvedimento giudiziario, anche qualora abbia recepito gli accordi intervenuti tra le parti.
Quindi, oltre all’autocertificazione obbligatoria, sarà opportuno avere sempre con sé la sentenza (o omologa) di separazione e\o di divorzio ovvero l’accordo di negoziazione assistita contenente la regolamentazione degli incontri ed attenersi scrupolosamente al calendario ivi indicato (giorni e orari).
Seppur l’interpretazione fornita dal Governo parrebbe estendere il pieno diritto di visita anche nel caso di genitori residenti in comuni diversi, i provvedimenti più recenti dei Tribunali in materia sembrano orientarsi in senso opposto.
Appena pochi giorni fa il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi proprio sulla sospensione degli incontri padre-figlio, ha osservato che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai d.p.c.m del 9 marzo 20202, dell’11 marzo 20202, del 21 marzo 2020 e di quello del 22 marzo 2020.
Osserva, in particolare, il Tribunale che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio e che, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone ed al diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Come comportarsi, allora, in casi simili?
La soluzione consigliabile -ed individuata anche dal Tribunale di Bari- è quella di affidarsi alla tecnologia, ricorrendo all’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, quali videochiamate Skype, WhatsApp e similari, ferma restando una necessaria e doverosa collaborazione tra le parti affinché venga comunque garantito l’esercizio del diritto di visita al genitore non collocatario.
Tali precauzioni, peraltro, possono essere adottate anche dai genitori che non vogliono correre rischi ed adottare un comportamento prudenziale.
Ma cosa succede nel caso la separazione del nucleo sia di fatto ma non ancora formalizzata -perché, ad esempio, il ricorso non è stato depositato, i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti non ancora assunti, si è in attesa della sentenza etc.-?
In tali ipotesi, infatti, la mancanza di un provvedimento potrebbe rendere difficoltoso comprovare le ragioni dello spostamento.
Per ovviare a tale mancanza ma garantire, comunque, il diritto di visita, i genitori potranno predisporre degli accordi -eventualmente tramite i rispettivi legali- sulla falsariga di quelli emessi o recepiti dall’autorità giudiziaria, prevedendo le modalità provvisorie di svolgimento degli incontri e sottoscrivendoli alla prima occasione di incontro, ovvero, in prima battuta, recependoli attraverso uno scambio di email -o meglio ancora, qualora possibile, pec- che ne attesti anche agli occhi dei terzi la vigenza nei rapporti interni.
Conclusivamente, è chiaro che in uno scenario incerto ed in continuo divenire qual è quello che il nostro Paese sta affrontando, la tutela preminente della prole deve essere sempre e comunque garantita, così come il loro diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, rimettendosi a questi ultimi individuare modalità, regole ed accordi improntati a buon senso per il pieno esercizio di tali diritti.
Studio Legale Capello - Associazione Professionale | Via Pietro Giannone 10 - 10121 Torino - P.I. 10204830011 - Polizza R.C. Professionale Generali n. 371033688
Cookie name | Active |
---|