Trust successorio: cos’è e a cosa serve

Trust successorio: cos’è e a cosa serve

Nonostante sia uno strumento largamente utilizzato e pienamente affidabile, non è così facile definire e comprendere cosa sia il trust successorio. In questo articolo vi illustreremo in cosa consista questo istituto e quali possano esserne gli utilizzi e le utilità pratiche.

Occorre, preliminarmente, definire cosa sia il trust.

Trattandosi di un istituto giuridico “importato” in Italia alla fine degli anni Novanta, oggi non esiste una legge interna che lo regolamenti. Ciò nonostante, è possibile costituire un trust in Italia in quanto la legge italiana n. 364 del 16 ottobre 1989 ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 che ha permesso di rendere operativi i trust istituiti nei Paesi in cui non ci sia una legislazione sul trust, come in Italia.

Il trust è il negozio giuridico con cui un soggetto, detto Disponente, trasferisce parte del proprio patrimonio ad un altro soggetto, chiamato Trustee ed individuato nell’atto istitutivo. Quest’ultimo diventa titolare dei beni e dei diritti conferiti nel trust e ha l’obbligo di gestirli seguendo le indicazioni del Disponente, per scopi o a vantaggio di soggetti, definiti Beneficiari, già individuati in sede di costituzione del trust o da individuare in un momento successivo.

Il Trustee, invero, non è un mero esecutore delle volontà del Disponente, ma gode di una certa discrezionalità riguardo alle modalità di amministrazione del patrimonio vincolato, seppur entro i limiti indicati nell’atto istitutivo dal Disponente. In ogni caso, trattandosi di un rapporto fiduciario, è sempre possibile per il Disponente revocare il Trustee, anche in mancanza di una giusta causa.

Vincolando un certo patrimonio in un trust si verifica una “separazione patrimoniale”, cioè si costituisce un patrimonio separato da quello del Disponente e da quello personale del Trustee con la conseguenza che eventuali creditori dell’uno o dell’altro non possono aggredire i beni e i diritti sottoposti a trust. Si crea per così dire un patrimonio “blindato” destinato al perseguimento delle finalità indicate dal Disponente nell’atto istitutivo.

Il trust successorio, in particolare, costituisce uno strumento giuridico che consente ad un soggetto di realizzare una pianificazione successoria e raggiungere così un risultato che sa o ha timore non possa essere conseguito dopo la sua morte o ritiene di tenere riservato. Attraverso la costituzione di un trust successorio, infatti, il Disponente può vincolare denaro, beni mobili e immobili, quote di partecipazione al capitale di società, polizze assicurative e tutto ciò che concorre a formare il proprio patrimonio al fine di proteggerlo o di gestirlo in modo coerente e unitario.

Il Disponente può individuare specificatamente nell’atto istitutivo dei Beneficiari (anche minorenni o incapaci di agire) o una categoria di Beneficiari (es. i discendenti, gli eredi legittimi) in favore dei quali il Trustee deve amministrare il patrimonio vincolato. I Beneficiari, i quali possono anche non essere a conoscenza dell’istituzione del trust in loro favore, sono quindi coloro che ottengono vantaggi economici, a seconda dei casi, nel corso della durata del trust o una volta che il trust abbia cessato la propria efficacia.

Il trust successorio può essere costituito:

mortis causa, cioè tramite un testamento. In questo caso il Disponente predisporrà un testamento nel quale nominerà un Trustee e stabilirà di voler vincolare una parte del proprio patrimonio in un trust. I beni vincolati, pertanto, restano di proprietà del Disponente fino al momento della sua morte quando, a seguito dell’apertura della successione e pubblicazione del testamento, vengono trasferiti al Trustee che dovrà gestirli ed amministrarli per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente ed in favore dei Beneficiari designati.

inter vivos, cioè con un atto attraverso cui il Disponente, ancora vivo, trasferisce tutti o alcuni dei propri beni e diritti ad un Trustee. Sarà l’acquisto da parte dei Beneficiari ad essere differito al momento del decesso del disponente che costituisce, pertanto, l’elemento accidentale che condiziona gli effetti del negozio.

Il trust successorio può quindi essere lo strumento ideale per prevenire e dirimere situazioni di disaccordo familiare ovvero per realizzare una pianificazione successoria. Immaginiamo il caso del genitore o anche del nonno dotato di un patrimonio importante che voglia distribuirlo ai discendenti solo al realizzarsi di determinati eventi o raggiungimento di specifici obiettivi (laurea, matrimonio) o non prima di un certo termine (raggiungimento di una determinata età anagrafica) o ancora l’ipotesi del soggetto che voglia distribuire in maniera riservata parte del suo patrimonio a soggetti estranei al nucleo familiare.

Inoltre, mediante il trust successorio si possono tutelare coppie di fatto, figli non riconosciuti o soggetti “deboli” (es. interdetti, inabilitati, tossicodipendenti, ecc..) assicurando a ciascuno di essi benefici, cura e assistenza contenuti nell’atto istitutivo. Da ultimo, la costituzione di un trust successorio può risultare utile anche per realizzare attività di beneficenza e filantropiche, come ad esempio nel caso in cui si conferiscano in trust beni di particolare pregio artistico al fine di preservarli e valorizzarli.

Il nostro Studio è a disposizione per ogni eventuale approfondimento nonché per fornire consulenza ed assistenza per la valutazione sull’opportunità delle vostre pianificazioni successorie.

I nostri professionisti in materia:

Avv. Marco Capellomarcocapello@studiolegalecapello.com
Avv. Cristina Lefonscristinalefons@studiolegalecapello.com

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